Avv. Garau a FS24: "C'e' differenza tra recompra e diritto di prelazione. Va esaminato caso per caso"

29.06.2015 20:50 di  Redazione FS24  Twitter:    vedi letture
Avv. Garau a FS24: "C'e' differenza tra recompra e diritto di prelazione. Va esaminato caso per caso"
© foto di JulioTFP/wikipedia

La 'recompra' è ormai una costante nel mercato europeo e sta diventando importante anche per l'Italia, soprattutto in seguito all'abolizione delle comproprietà. Ai microfoni di fooballscout24.it l'esperto di Diritto Sportivo Mauro Garau esamina punti di forza e di debolezza di questo istituto nato in Spagna

Avvocato Garau come si puo' inquadrare dal punto di vista giuridico il contratto di recompra? Quali opzioni possono esser abbinate? Il club che valorizza il calciatore ha modo di opporsi al riacquisto?

La c.d. opcion de recompra, appositamente disciplinata ad esempio in Spagna, se analizzata da un punto di vista giuridico in Italia, stando agli istituti tipici del nostro ordinamento, è inquadrabile come opzione (art. 1331 c.c.) ossia quell'accordo tra due contraenti, nello specifico società cedente e società cessionaria del contratto di prestazione sportiva del calciatore, che assegna un diritto potestativo in capo alla società che vende il calciatore di riacquistare il "cartellino" dello stesso prevedendo un termine essenziale per l'esercizio di tale diritto. Il titolare del diritto potestativo ha il potere di mutare l'altrui sfera giuridico-patrimoniale, ed il soggetto che la subisce non può opporsi in alcun modo, quest'ultimo dunque soggiace alla decisione altrui. Questa soggezione è mitigata in queste tipologie di contratti solitamente dal prezzo di riacquisto fissato nella clausola per un importo superiore a quello pattuito per il primo trasferimento. E' altresi presente in tali contratti un termine essenziale entro e non oltre il quale è esercitabile il diritto di opzione, si stabilisce dunque entro quale data della o delle successive finestre di mercato, la società cedente potrà riacquistare il giocatore. Nell'ordinamento federale FIGC non è prevista l'opzione di recompra tuttavia è disciplinata dalle NOIF (norme organizzative interne) una formula per certi versi assimilabile, ossia il diritto di opzione e contro opzione prevista per le cessioni temporanee del contratto, che prevede il diritto potestativo di trasformare il prestito in cessione definitiva e la controopzione a corrispettivo prefissato. Va detto che ultimamente si parla spesso, anche abusando del termine, in termini generali di contratti con clausola di recompra, tuttavia tali accordi contrattuali andrebbero analizzati più nello specifico singolarmente per poter definire di volta in volta i contorni dell'accordo. E' ad esempio attribuibile anche al giocatore potere decisionale, dunque l'opzione rimane un diritto della originaria società cedente, esercitabile solo a patto che il giocatori manifesti la volontà di trasferirsi dalla società cessionaria. Ancora diverso è il caso in cui è pattuita una prelazione a prezzo prestabilito in favore della società che vende il giocatore, pattuizione che non assegna alcun diritto potestativo ma semplicemente il diritto, qualora il giocatore venisse rimesso sul mercato, di preferire, a prezzo fissato, la società di provenienza del giocatore piuttosto che le altre e solo se questa non dovesse mostrare interesse il giocatore potrà essere ceduto alle altre pretendenti senza vincoli di prezzo. In questo caso dunque è corretto parlare di diritto di prelazione e non di recompra.

Diventerà un escamotage per superare l'abolizione delle comproprietà?

Per quanto riguarda l'abolizione delle comproprietà, personalmente non lo vedrei come un escamotage per superare la riforma, in quanto la società cedente seppur titolare dell'opzione di recompra non può vantare alcun diritto patrimoniale sul contratto del giocatore, la vedrei più che altro come un diritto di ripensamento a titolo oneroso e spesso ben pagato, che consente di incamerare immediatamente a bilancio risultati di natura economica avendo già eventualmente programmato il costo del proprio "ripensamento" sul giocatore, senza tuttavia esser obbligati ad alcunchè qualora al termine fissato per l'esercizio dell'opzione le dinamiche di mercato abbiano fatto affievolire l'interesse sulle prestazioni dello stesso.